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Operatore allo sportello immigrati Rinnovo del Permesso di Soggiorno

Associazione non-profit iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale

Il rinnovo del permesso di soggiorno

Le domande di rinnovo si spediscono dagli uffici postali con i kit ELI 2.

In via generale la normativa prevede che lo straniero, al momento del rinnovo, debba essere in possesso dei requisiti previsti per l’ingresso. 
Pendono quindi sul procedimento di rinnovo questi importanti fattori:
- I tempi della richiesta
- Il possesso di risorse economiche sufficienti
- L’esistenza di condanne per i reati ostativi all’ingresso


Tempi

La richiesta di rinnovo, secondo il Testo Unico della legge 286,  dovrebbe, essere presentata 60 giorni prima della scadenza del pds. L’amministrazione dovrebbe rispondere in 60 giorni. può non farlo solo in caso di comprovati motivi. la giurisprudenza ha chiarito che il termine di 60 giorni è ordinatorio e non perentorio. Il combinato disposto con l’art. 13 rende quindi possibile la presentazione dell’istanza di rinnovo entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza del permesso di soggiorno.  in ogni caso, qualora lo straniero non fosse stato colpito da provvedimento di espulsione ed abbia provveduto, anche oltre i 60 giorni (giustificato motivo) a presentare la domanda, si dovrà tener conto della situazione lavorativa e quindi procedere con il rinnovo. Si potrebbe quindi sostenere che lo straniero che presenti una istanza di permesso di soggiorno anche dopo la scadenza del termine e a cui venga notificato un diniego, possa far valere anche solo una “disponibilità all’assunzione” sopravvenuta. Tale disponibilità infatti non si sarebbe potuta concretizzare in una vera e propria assunzione per la mancanza del titolo di soggiorno in corso di validità. La giurisprudenza in materia risulata piuttosto scarsa e quando positiva “avventata” nell’affermare tale possibilità.

E’ in ogni caso ritenuto illegittimo un provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che, dopo aver ricevuto il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, può dimostrare nuovi elementi sopraggiunti. In questo caso è necessario procedere al riesame della situazione tenendo conto dell’attualità della situazione dello straniero.

Il reddito

La giurisprudenza ha ormai consolidato un orientamento secondo cui è impossibile per le questure produrre una valutazione automatica delle risorse sufficienti legata ai parametri previsti dall’importo annuo dell’assegno sociale, dovendo invece considerare la storia lavorativa pregressa dell’interessato e la prospettiva di lavoro futura.
Il caso più emblematico è quello di un lavoratore che al momento del rinnovo disponga di un contratto di lavoro di soli 6 mesi. Egli potrebbe non raggiungere l’importo dell’assegno sociale stabilito per un anno, ma comunque gli dovrà essere garantito il rinnovo del permesso di soggiorno considerando che la precarietà e la flessibilità del mercato del lavoro possono lasciar dedurre che alla scadenza dei 6 mesi l’interessato potrà trovare una nuova occupazione o rinnovare lo stesso contratto.

Non potrà cioè essere fatta valere per il diniego del pds la perdita del posto di lavoro avvenuta dopo la presentazione della domanda. Le conseguenze della lentezza dell’amministrazione non possono infatti essere fatte ricadere sull’interessato. 

Redditi dei familiari

Nel valutare il rinnovo del permesso di soggiorno non potranno non essere tenuti in considerazione i redditi complessivi del nucleo familare. La valutazione non potrà essere fatta considerando un semplice “cumulo” dei redditi ma dovrà tenere conto degli altri fattori di cui all’art 5 comma 5. Appare in ogni caso controverso limitare tale possibilità di far valere il sostentamento da parte di un familiare solo alle categorie di familiari stabilite dall’art 29 così come considerare i redditi prodotti dai soli familiari conviventi.Malattia o infortunio

Il preteso automatismo del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in mancanza di lavoro trova smentita anche in relazione a situazioni che non sono imputabili al lavoratore immigrato come in caso di malattia o infortunio prolungati.

I motivi ostativi al rinnovo

Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno la Questura dovrà prendere in considerazione la sussistenza di eventuali reati ostativi al rinnovo del titolo.
E’ in ogni caso illegittimo il diniego qualora la Questura non abbia prodotto una valutazione sull’attualità e la concretezza dell’eventuale pericolosità sociale in caso di condanne c.d ostative e senza che sia stata tenuto in debito conto la situazione familiare, l’esistenza di legami con il paese d’origine, l’anzianità della presenza in Italia, in caso di titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che abbiano effettuato il ricongiungimento familiare.

Il rinnovo del permesso per motivi di lavoro

- fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti; 
- fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza; 
- fotocopia della dichiarazione di ospitalità o contratto di affitto relativi all’alloggio di domicilio;
- fotocopia del Mod Unificato lav inviato dal datore di lavoro all’Inps o del Modello Q in caso di lavoro domestico; 
- fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita (Cud, Unico, etc): ultima dichiarazione dei redditi oppure buste paga relative al periodo di assunzione.

- nel caso di lavoro domestico, oltre alla documentazione di cui sopra: fotocopie dei versamenti dei contributi previdenziali all’INPS

Il rinnovo del permesso per motivi familiari

- fotocopia delle pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti; 
- fotocopia del permesso di soggiorno in scadenza; 
- Copia del passaporto del familiare (pagine con dati anagrafici);
- Copia del titolo di soggiorno del familiare;
- dichiarazione del familiare, che ha esercitato il ricongiungimento familiare o la coesione, di provvedere al sostentamento dell’interessato;
- Codice fiscale;

Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia è subordinato alla verifica dell’esistenza di risorse economiche sufficienti in capo all’interessato o alla famiglia:

Inserimento dei figli minori di anni 14

Esente dal pagamento del contributo di cui all’art 5, com 2tr, TU
Nel permesso per motivi di lavoro possono essere inseriti anche i figli minori di anni 14, in questo caso occorre presentare:
- fotocopia delle pagine del passaporto del minore riportanti i dati anagrafici, i timbri di rinnovo, i visti (se titolare di passaporto proprio);
- Se il minore non è ancora inserito nel permesso di soggiorno del genitore: certificato di maternità/paternità tradotto e legalizzato (o con apostille) se proveniente da altro Stato;
- Certificato di frequenza scolastica se il minore è in età soggetta al diritto-dovere all’istruzione

 

Cosa fare per richiedere il Permesso/Carta di Soggiorno

le richieste inerenti alle sotto riportate tipologie di permessi-carte di soggiorno:

* Adozione
* Affidamento
* Aggiornamento della carta di soggiorno
* Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto)
* Attesa occupazione
* Attesa riacquisto cittadinanza
* Asilo politico rinnovo
* Carta di soggiorno per stranieri
* Conversione permesso di soggiorno
* Duplicato della carta di soggiorno
* Duplicato Permesso di soggiorno
* Famiglia
* Famiglia minore 14-18 anni
*Rinnovo Famiglia art. 19
* Lavoro Autonomo
* Lavoro Subordinato
* Lavoro casi particolari previsti
* Lavoro subordinato-stagionale
* Missione
* Motivi Religiosi
* Residenza elettiva
* Ricerca scientifica
* Status apolide rinnovo
* Studio
* Tirocinio formazione professionale

Le istanze di richiesta di rilascio e rinnovo di tutte le altre tipologie di permesso-carta di soggiorno continueranno ad essere presentate presso gli Uffici Immigrazione delle Questure, competenti territorialmente.