Il profilo professionale
La figura dell’assistente familiare non è normata a livello nazionale, laddove esistente si fa riferimento a quanto previsto dalla legislazione regionale.
Le Regione non ha una legge regionale specifica, ma ha inserito il profilo dell’assistente familiare nel QRSP - Quadro Regionale degli Standard Professionali.
Il QRSP elenca i profili professionali esistenti sul territorio e costituisce un riferimento per i diversi attori territoriali dei sistemi regionali del lavoro, dell’istruzione e formazione e dell’orientamento, finalizzato a sostenere i processi di progettazione formativa, di certificazione delle competenze, di lettura dei fabbisogni.
Nel QRSP la Regione fornisce una descrizione del profilo di assistente familiare oltre ad elencare le conoscenze e le abilità richieste.
Per l’esercizio della professione è preferibile aver compiuto almeno 18 anni d’età ed aver frequentato un corso di formazione professionale afferente l’area socio-sanitaria.
Per gli stranieri è importante possedere una conoscenza della lingua italiana che consenta la relazione sociale e la comprensione di un vocabolario tecnico attinente ai compiti dell’assistenza alla persona.
La Regione fornisce precise indicazioni rispetto alla durata e ai contenuti dei percorsi formativi per assistenti familiari.
Tali percorsi (base e di II livello) hanno l’obiettivo di far acquisire delle specifiche competenze spendibili nel mercato del lavoro.
Al termine dei percorsi formativi viene effettuata la certificazione delle competenze acquisite e rilasciato un attestato.
Per accedere ai percorsi formativi, realizzati secondo le indicazioni regionali, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
Per gli stranieri, inoltre:
In presenza di difficoltà linguistiche, potranno essere attivati corsi propedeutici di lingua italiana, da frequentarsi prima dell’accesso al percorso formativo.
E’ sempre preferibile iscriversi a corsi con moduli formativi che rispettano le indicazioni regionali al fine di conseguire l’attestato delle competenze.
Gli assistenti familiari assunti a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi, possono usufruire annualmente di 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici.
Il rapporto di lavoro nell'ambito dell'assistenza familiare è regolato e tutelato dalla normativa prevista per il lavoro domestico, ovvero la prestazione da parte del lavoratore della propria opera per il funzionamento della vita familiare, è disciplinato dal CCNL e può essere prestato a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il datore di lavoro può essere rappresentato da una singola persona o dalla famiglia. L'attività del lavoratore presso la famiglia non deve essere di tipo industriale, commerciale o professionale.
Il datore di lavoro che intende assumere un assistente familiare dovrà:
L’INPS è il destinatario delle comunicazioni di assunzione, della cessazione, della trasformazione e della proroga del rapporto di lavoro del personale domestico.
Gli obblighi di legge per l’assunzione prevedono: