skip to main content
CALENDAR ACCADEMIC Contratto Collettivo Nazionale

accredited school Tuscan Region N FI0940, non-profit association registered at the Tuscany Region n° 2435

 

 

 

 

 

 

 

 

Il contratto di lavoro

E’ possibile infine stipulare un contratto di lavoro tra un’agenzia di somministrazione e il lavoratore: in questo caso nessun rapporto di lavoro si instaura tra famiglia e lavoratore (contratto di lavoro in somministrazione). E’ l’agenzia a fatturare periodicamente alla famiglia il costo del prestatore di lavoro unitamente ad una maggiorazione costituita dalle proprie esigenze di guadagno.
Il lavoratore percepisce la retribuzione e la contribuzione dall’agenzia la quale versa anche i contributi all’INPS.
Data la complessità del sistema previdenziale, si consiglia ai lavoratori e alle lavoratrici di rivolgersi sempre ad associazioni competenti, per ottenere le informazioni necessarie.
La legge affida a questi ultimi il compito di tutelare e assistere i lavoratori,  nel conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il rapporto di lavoro nell'ambito dell'assistenza familiare è regolato dalla Legge n. 339 del 1958 per la tutela del rapporto di lavoro domestico e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico.

L’assistente familiare può essere assunto a tempo indeterminato o a determinato.

L’orario di lavoro può essere articolato secondo le modalità previste dal CCNL, ivi inclusa l’ipotesi di prestazione di lavoro in regime di tempo parziale, orizzontale o verticale, in caso di lavoratore domestico convivente che presti la sua opera solo per una parte della giornata (mattina o pomeriggio) oppure per determinati giorni della settimana.

Il CCNL consente l’assunzione per lo svolgimento di un’unica prestazione lavorativa di due lavoratori domestici, che restano pertanto personalmente e direttamente responsabili per l’intera obbligazione lavorativa (lavoro ripartito).

Per esigenze temporanee può essere utilizzato il lavoro occasionale di tipo accessorio. L’applicazione del lavoro occasionale è subordinata alla presenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi riferiti al prestatore, al committente e all’ambito di attività all’interno della quale deve essere svolta la prestazione lavorativa.

Questo tipo di prestazione si basa su esigenze di natura occasionale, accessoria, saltuaria o discontinua ed è contraddistinta dal pagamento attraverso i buoni lavoro. L’INPS è l’ente concessionario del servizio per l’acquisto dei buoni lavoro.