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Testo Unico 9a parte,istruzione e diritto allo studio e professione

accredited school Tuscan Region N FI0940, non-profit association registered at the Tuscany Region n° 2435

Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione

Articolo 37
Attività professionali.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all’esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, l’iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l’iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L’iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l’esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell’ambito delle quote definite a norma dell’articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

4. In caso di lavoro subordinato, è garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

Articolo 38
Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale.

(Legge 6 marzo 1998. n. 40, art. 36; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

a) l’accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l’attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un’offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell’obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell’obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l’Italia.

6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

7. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l’adattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell’inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l’ausilio di mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l’iscrizione e l’inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall’estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l’attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

Articolo 39
Accesso ai corsi delle università.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)

1. In materia di accesso all’istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.

2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all’articolo 3, promuovendo l’accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all’inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;

b) la rinnovabilita’ del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l’iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell’universita’, e l’esercizio di attivita’ di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso; (1)

c) l’erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;

d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell’uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all’istruzione universitaria in Italia;

f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero.

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell’interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l’Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all’Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, puo’ fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessita’ del visto per proseguire gli studi gia’ iniziati nell’altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purche’ abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente:

a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all’Unione europea per almeno due anni;

b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle autorita’ accademiche del Paese dell’Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia e’ effettivamente complementare al programma di studi gia’ svolto. (2)

4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia. (2)

5. È comunque consentito l’accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio. (3)

(1) Lettera così sostituita dal D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154
(2) Comma inserito dal D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154
(3) Comma così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi modificato dalD.L. 14 settembre 2004, n. 241

Articolo 39-bis(1)
Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale.

1. E’ consentito l’ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalita’ stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:

a) maggiori di eta’ ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell’ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della solidarieta’ sociale, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;

c) minori di eta’ non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;

d) minori di eta’ non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell’universita’ e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attivita’ culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.".

(1) Articolo inserito dal Decreto Legislativo 10 Agosto 2007, n. 154

Capo III

Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale

Articolo 40
Centri di accoglienza. Accesso all’abitazione.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell’Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. [Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, può disporre l’alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull’allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni] (1)

1-bis. L’accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. (2)

2. I criteri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l’autonomia e l’inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all’offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all’assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell’autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell’ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell’attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

[5. (ABROGATO) Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l’imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull’alloggio all’ospitalità temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L’assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale. (3)

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. (4)

(1) Periodo abrogato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
(2) Comma inserito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
(3) Comma abrogato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
(4) Comma così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189. 

Articolo 41
Assistenza sociale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.