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Decreti flussi

accredited school Tuscan Region N FI0940, non-profit association registered at the Tuscany Region n° 2435

Decreti flussi

  • TAR Veneto Sentenza del 3 novembre 2016 pubblicata l'8 novembre 2016 n. 1245: il presupposto normativo cui l'articolo 14 comma 6 del d.p.r. 394/1999 subordina la possibilità di convertire il titolo di soggiorno è il fatto che il percorso formativo si sia concluso prima della scadenza del permesso di soggiorno per tirocinio. È invece evidente che, non avendo parte ricorrente richiesto alcuna proroga del permesso di soggiorno, ha portato a termine il tirocinio in situazione di illegalità. A nulla rilevano le circostanze cui possa essere dovuto il ritardo di inizio del tirocinio, trattandosi di argomentazioni che, come già precisa l'atto impugnato, andavano semmai valorizzate proprio al fine di ottenere la proroga del permesso di soggiorno per l'espletamento del tirocinio, che invece non è stata chiesta 
  • TAR Lomardia Sentenza del 12 ottobre 2016  pubblicata il 15 ottobre 2016 n. 1350: se il legislatore non interviene a precisare le "condizioni" di conversione del titolo di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro non stagionale, la materia non può che essere affidata alla discrezionalità dell'amministrazione; non è certo arbitrario esercitare tale discrezionalità in modo uniforme e richiedere, come si è visto, una "stagione" completa di lavoro, senza la quale, ragionevolmente, non di lavoratore stagionale si potrebbe parlare, ma piuttosto di lavoratore occasionale
  • TAR Veneto Sentenza del 6 ottobre 2016 pubblicata l'11 ottobre 2016 n. 1122: la prefettura ha disposto la revoca del contratto di soggiorno modello Q e della richiesta di permesso di soggiorno modello 209 a suo tempo rilasciate al ricorrente all'esito di una domanda di conversione del permesso di soggiorno per studio in corso di validità in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi degli artt. 14 comma 6 e 39 comma 9 del DPR n.394/99 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito delle quote stabilite dal D.P.C.M. 11/12/2014, concernente la Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2014  
  • Consiglio di Stato Sentenza del 30 agosto 2016 pubblicata il 10 ottobre 2016 n. 4168: la controversia si incentra sulla legittimità o meno della interpretazione che lo Sportello Unico per l'immigrazione presso la Prefettura di Pesaro ed Urbino ha dato dell'art 24, comma 4, del D.LGS n. 286/1998, nella parte in cui dispone che il lavoratore subordinato stagionale « può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni»
  • TAR Piemonte Sentenza del 13 aprile - 13 maggio 2016 n. 664: il tirocinio formativo si configura, nel caso di specie, come la prosecuzione del corso di studio, per cui la domanda della ricorrente avrebbe dovuto essere valutata non come domanda di conversione del permesso da studio a lavoro, ma come domanda di rinnovo per permesso precedentemente ottenuto per frequentare il corso presso l'Istituto alberghiero di Acqui Terme
  • TAR Veneto Sentenza dell'11 febbraio - 3 marzo 2016 n. 237: illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione ai sensi del D.P.C.M. 11 dicembre 2014 del permesso di soggiorno per motivi di studio in un diverso titolo per ragioni di lavoro subordinato,anche perché l'assenza della specificazione del preciso motivo ostativo nel preavviso di rigetto ha impedito al ricorrente di dimostrare che il limite di 20 ore settimanali, pur superato nella fase iniziale del rapporto di lavoro, non avrebbe impedito comunque il rispetto dell'ulteriore presupposto relativo al limite di 1.040 di ore annuali
  • TAR Lombardia Sentenza del 17 - 22 febbraio 2016 n. 277:  la ricorrente impugna il provvedimento con il quale la Prefettura di Brescia ha respinto la sua richiesta di una quota di conversione del permesso di soggiorno lungosoggiornanti di altro Paese membro dell'Unione europea- UE ovvero di nulla osta al lavoro autonomo per stranieri muniti di permesso di soggiorno UE
  • TAR Emilia Romagna Sentenza del 22 ottobre 2015 - 22 febbraio 2016 n. 211: il nulla osta richiesto il 14.3.2006 e poi rilasciato dalla stessa Questura di Pesaro Urbino il 3.10.2007 ha ingenerato nel ricorrente un legittimo affidamento in ordine alla possibilità di rientrare in Italia. Del resto va revocato in dubbio che il controllo AFIS sui rilievi dattiloscopici abbia dato esito positivo sol che si tenga mente che l'espulsione ha colpito ** mentre l'autorizzazione rientrante nei flussi giaceva - al momento della espulsione - da oltre un anno con la indicazione non solo del nome di persona per esteso (**), ma anche con gli estremi del passaporto (**) della Repubblica del Senegal
  • TAR Lombardia Sentenza del 18 dicembre 2015 - 15 febbraio 2016 n. 320: l'interessato non poteva accedere alla procedura di ingresso basata sulle quote flussi per lavoratori dipendenti, in quanto il precedente decreto di espulsione e la condanna per ingresso abusivo ne precludevano il rientro in Italia, rientro reso possibile solo dal comportamento fraudolento dello straniero medesimo, che, nel corso degli anni, ha dichiarato false generalità per introdursi in Italia dopo essere stato espulso. Il nulla osta e il visto all'ingresso in Italia gli sono stati rilasciati solo in ragione del comportamento truffaldino posto in essere negli anni e per il quale è stato condannato per ingresso illecito in Italia. Ne consegue che, nonostante la formale esistenza di un visto e di un nulla osta, resta fermo che lo straniero si trova in una condizione che ne esclude il soggiorno in Italia per lavoro subordinato
  • TAR Marche Sentenza del 22 gennaio - 4 febbraio 2016 n. 77: non può essere convertito (cioè modificato nei suoi elementi essenziali, come oggetto e durata) un titolo ormai scaduto e privo di efficacia, dovendosi, in tal caso, parlare di rinnovo dello stesso titolo o di rilascio (ex novo) di un titolo diverso. La validità del permesso stagionale, alla data della domanda di conversione, rientra quindi tra le "condizioni" cui allude il citato art. 24 comma 4
  • TAR Veneto Sentenza del 14 - 29 gennaio 2016 n. 87: il ricorso è fondato perché nel caso di specie la decisione dell'amministrazione è intervenuta dopo la positiva conclusione del tirocinio; invero il ritardo nell'inizio di tale percorso formativo ben avrebbe potuto essere fonte di una proroga del primo permesso di soggiorno qualora la decisione sulla richiesta di conversione, tempestivamente inoltrata prima della scadenza dello stesso, fosse stata riscontrata da un'altrettanto tempestiva decisione che avesse permesso al ricorrente di conoscere per tempo l'orientamento dell'amministrazione. In altre parole, se l'amministrazione avesse subito riscontrato negativamente la richiesta di conversione il ricorrente avrebbe avuto tempo di chiedere una proroga dell'originario permesso di soggiorno, dimostrando che il ritardo non era dipendente da cause a lui imputabili
  • TAR Lombardia Sentenza del 21 - 23 gennaio 2016 n. 118: con il provvedimento impugnato il ricorrente ha visto respingere la propria richiesta di nullaosta al lavoro poiché "l'azienda, in attività dal 2007, non risulta aver avuto alle proprie dipendenze personale e considerato che l'attività è svolta sui contratti di soccida sottoscritti periodicamente con diversi soccidanti non sussistono le condizioni per l'ingresso di personale dall'estero". Va premesso che la soccida, come risulta dalla comune esperienza, ma anche dal doc. 5 ricorrente prodotto, è un contratto col quale un soggetto affida al soccidario un certo numero di animali, nella specie tacchini, perché questi li allevi ed accresca, con l'accordo di dividere l'eventuale profitto. Ciò comporta che il soccidario, nella specie il ricorrente, sia tenuto ad una continua e potenzialmente onerosa attività di cura e governo degli animali, per la quale non è di per sé illogico si voglia assumere un collaboratore. Ciò posto, la motivazione del diniego risulta non comprensibile
  • Consiglio di Stato Sentenza del 12 novembre - 30 dicembre 2015 n. 5878: l'Amministrazione si è basata per negare la ammissione della conversione del permesso da stagionale a non stagionale del ricorrente sui due seguenti assunti: (a) si può chiedere la "conversione" di un permesso di soggiorno solo se il permesso è ancora in corso di validità, ossia prima della scadenza del medesimo; (b) il termine così individuato si deve ritenere imposto a pena di decadenza. Questo Collegio osserva che la supposta natura decadenziale del termine non appare invece coerente con il sistema, dato che quest'ultimo, all'art. 5, comma 5, del t.u., impone di tenere in considerazione, in favore del rilascio del permesso di soggiorno, gli "elementi sopravvenuti" e insieme vieta di considerare preclusive le "irregolarità amministrative sanabili". Queste disposizioni, invero, implicano che non vi siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico
  • TAR Lombardia Sentenza del 4 - 9 novembre 2015 n. 1450: se il legislatore non interviene a precisare le "condizioni" di conversione [del permesso lavoro stagionale a permesso lavoro non stagionale nell'ambito del cd. decreto flussi] , la materia non può che essere affidata alla discrezionalità dell'amministrazione; in secondo luogo, non è certo arbitrario esercitare tale discrezionalità in modo uniforme e richiedere, come si è visto, una "stagione" completa di lavoro, senza la quale, ragionevolmente, non di lavoratore stagionale si potrebbe parlare, ma piuttosto di lavoratore occasionale
  • TAR Piemonte Sentenza del 30 settembre - 30 ottobre 2015 n. 1530: nel caso in questione, la domanda di conversione del permesso di studio in permesso di lavoro nell'ambito del decreto Flussi è stata inviata allo Sportello Unico circa 10 mesi dopo la scadenza del permesso di soggiorno, cosicchè l'esito infruttuoso della stessa non pare, in verità, riconducibile ad omissioni o ritardi dell'Amministrazione, quanto, piuttosto proprio alla tardiva richiesta del ricorrente, che afferma di aver inoltrato dapprima, il 25.06.2014, (sempre dopo la scadenza del permesso per studio) istanza di rinnovo del titolo - senza coltivare, poi, tale domanda, evidentemente carente dei presupposti - e di aver solo successivamente presentato la richiesta di conversione
  • TAR Lombardia Sentenza del 14 - 27 ottobre 2015 n. 1380: il ricorrente, in Italia dal 2010, completata la propria formazione e reperita un'attività lavorativa, ha, nel 2011, chiesto la conversione del suo permesso, a gravare sulle apposite "quote" a tal fine previste per l'anno 2011. La mancata, tempestiva, conclusione del procedimento non gli ha consentito di rientrare nell'assegnazione di tale contingente, ma la conversione gli è stata negata anche se, nel 2014, è stato previsto un nuovo contingente a tal titolo (ulteriore rispetto a quello del 2011, in relazione al quale aveva presentato la propria domanda mai esitata), in relazione all'assegnazione del quale, si sostiene nel ricorso, alla sua domanda si sarebbe dovuta riconoscere precedenza (proprio in quanto già presentata nel 2011)
  • TAR Veneto Sentenza del 10 - 29 giugno 2015 n. 748: al momento dell'entrata del lavoratore nel Paese la datrice di lavoro, come precisato nell'atto impugnato, già risultava essersi disinteressata della sua pratica ed essersi resa di fatto irreperibile. La revoca del nulla osta era pertanto atto dovuto e il lavoratore, che potrà semmai avere ragione di dolersi nei confronti di coloro che lo avessero indotto a fare ingresso nel nostro paese sulla base di una situazione basata su premesse incerte e quanto meno dubbie - non può vantare alcun diritto o aspettativa che dir si voglia ad ottenere un permesso di soggiorno che la legge subordina alla verifica di una situazione di fatto e di diritto che nel caso di specie risulta del tutto assente
  • TAR Toscana Sentenza del 12 febbraio - 15 maggio 2015 n. 782: la Prefettura revocava il nulla osta al lavoro subordinato domestico rilasciato alla sig.ra ** il 6 agosto 2013 e il conseguente contratto di soggiorno stipulato in data 9 settembre 2013 e, per gli effetti, dichiarava nulla la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, non risultando la sig.ra ** titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato dell'Unione Europea, requisito indispensabile per poter ottenere la conversione di tale permesso in permesso di soggiorno per lavoro subordinato in Italia, ma non ha effettuato alcuna valutazione in ordine all'esistenza di un preminente interesse di rilievo pubblico all'adozione della misura di ritiro in raffronto all'affidamento ingenerato nella ricorrente destinataria del provvedimento favorevole. Quest'ultima, infatti, aveva riposto un ragionevole affidamento nella regolarità del procedimento già avviato, tanto da aver stipulato un regolare contratto di soggiorno e di locazione, ed inserito il figlio minore a scuola
  • TAR Lombardia Sentenza del 21 gennaio - 9 aprile 2015 n. 907: l'amministrazione intimata, attivatasi solo in data 9 maggio 2012 rispetto alla domanda del 31.01.201, ha ritenuto di poter rigettare l'istanza di regolarizzazione per cui è causa, nonostante avesse saputo per tempo che l'attività imprenditoriale dell'originario richiedente era stata nel frattempo rilevata dal figlio, sig. **, odierno ricorrente. Questi aveva espressamente manifestato la propria volontà di assumere il lavoratore, esercitando la facoltà contemplata dalla circolare del Ministero dell'Interno del 7 luglio 2006 n. 2570, per il caso di decesso del datore di lavoro o cessazione d'azienda. Tale comportamento ridonda senza dubbio nell'eccesso di potere per difetto di istruttoria
  • Consiglio di Stato Sentenza del 19 febbraio - 10 marzo 2015 n. 1229: "nella fattispecie, come pure ha correttamente rilevato il T.A.R., non poteva essere applicato l'art. 22, comma 11, del d. lgs. n. 286 del 1998, secondo cui la perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni dello straniero lavoratore, non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno già ottenuto considerato che l'indicata disposizione si riferisce agli stranieri già in possesso del permesso di soggiorno e non anche agli stranieri che, come l'appellante, hanno interrotto il rapporto di lavoro per il quale sono stati ammessi in Italia ancor prima di ottenere il permesso di soggiorno"
  • TAR Emilia Romagna Sentenza del 12 - 26 febbraio 2015 n. 185: nella fattispecie l'Amministrazione ha indicato, quale ragione ostativa alla concessione del nulla-osta, la circostanza che "...l'azienda durante l'anno 2013 non ha effettuato le dovute comunicazioni all'INPS per i rapporti di lavoro instaurati ...", senza però preventivamente ammettere il ricorrente alla regolarizzazione della sua posizione contributivo-previdenziale
  • TAR Piemonte Sentenza del 14 - 30 gennaio 2015 n. 173: allorché non si perfezioni il rapporto di lavoro autorizzato in sede di nulla-osta, è la ratio del complessivo art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, in rapporto al sistema delle quote di ingresso, ad escludere che lo straniero possa legittimamente permanere sul territorio nazionale
  • TAR Marche Sentenza dell'8 - 21 gennaio 2015 n. 41: l'Amministrazione, prima di negare il rilascio del permesso di soggiorno per mancata formalizzazione del rapporto con la ditta che aveva ottenuto il nulla osta all'assunzione (e per causa ad essa esclusivamente imputabile), deve considerare tutti gli elementi sopravvenuti a norma dall'art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998, tra cui eventuali nuove occupazioni come nel caso in esame (in assenza delle quali sarebbe comunque possibile rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione). Sul punto va ulteriormente aggiunto che l'intervenuta revoca del nulla osta concesso alla ditta ** esplica effetti esclusivamente verso quest'ultima, ma non preclude le ulteriori valutazioni, in favore del lavoratore e di eventuali nuovi datori di lavoro, di cui si è detto in precedenza
  • TAR Lazio Sentenza del 2 dicembre 2014 - 19 gennaio 2015 n. 810le ipotesi in cui il legislatore espressamente preclude la conversione del titolo non si riducono ai soli e specifici lavoratori di cui all'art.27 del T.U. ma includono anche altre fattispecie per le quali opera o non opera il meccanismo di contingenza, non escludendo, pertanto, la percorribilità di una tesi esegetica che, facendo leva sulla dizione impiegata dal Legislatore, giunge a ritenere ammissibile la conversione del p.s. per motivi religiosi in quanto non espressamente (come nei plurimi casi sopra evidenziati) esclusa. Inoltre, il provvedimento questorile è incongruo in quanto sanzionare l'allontanamento dall'istituzione ecclesiale con la revoca del permesso per motivi religiosi, oltre ad impedire ogni possibilità di conversione del permesso stesso, darebbe vita ad una sanzione accessoria che si cumula con quella canonica di espulsione dall'Ordine in violazione dei principi rivenienti dal Nuovo Concordato del 1984
  • TAR Lombardia Sentenza del 17 - 30 dicembre 2014 n. 1462: incombe in capo al datore di lavoro l'onere di rappresentare ogni mutamento della propria capacità reddituale, tale da far venir meno la possibilità di sostentamento del lavoratore, e l'onere deve essere tempestivamente assolto onde consentire all'Amministrazione di assumere per tempo i provvedimenti del caso in relazione al nulla osta rilasciato, sì da evitare che il meccanismo delle richieste di assunzione di lavoratori stranieri si risolva in un escamotage per aggirare la normativa in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri nel nostro paese
  • TAR Lazio Sentenza del 16 ottobre - 15 dicembre 2014 n. 12693: l'Amministrazione non poteva denegare direttamente la conversione del permesso di soggiorno chiesta dall'odierno ricorrente, essendo invece tenuta a verificare, d'ufficio, se la richiesta fosse assentibile in quanto compresa nelle quote di ingresso all'uopo destinate in sede di programmazione dei flussi e che comunque la mancata produzione del certificato previsto dall'art. 6, comma 1, del testo unico, poteva dare luogo a mera richiesta di integrazione documentale, ma non giustificare "ex se" il rigetto dell'istanza
  • TAR Veneto Sentenza del 27 novembre - 9 dicembre 2014 n. 1500: la domanda di quota di conversione del permesso di soggiorno da tirocinio a lavoro subordinato ha nel caso di specie contenuto implicito di rinnovo del permesso di soggiorno da convertire. Ne consegue l'applicabilità, ai fini della presentazione della domanda, del termine di 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno da rinnovare e convertire
  • TAR Lombardia Sentenza del 20 novembre - 3 dicembre 2014 n. 1323: "l'illogicità, se non in un'ottica di distorto uso dell'istituto, della mancata rinuncia a coltivare le domande presentate nel 2007 quando è intervenuta l'assunzione del sig. **, conduce ad escludere il lamentato difetto di motivazione, posto che le determinazioni dell'Amministrazione appaiono pienamente motivate proprio dalla ragionevole presunzione che il datore di lavoro non avesse la capacità di fare fronte, economicamente, all'assunzione di tutti i dipendenti per cui era stato richiesto il nullaosta"
  • TAR Emilia Romagna Sentenza del 6 - 7 novembre 2014 n. 425: il legislatore ha previsto che, a coloro i quali - raggiunto il traguardo della laurea - chiedono la conversione del permesso di studio in permesso di lavoro, non debba opporsi il limite delle "quote", di cui all'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 286/98; limite che, per contro, rivive nel successivo comma 6 dell'art. 14 del DPR 394/99 , per i richiedenti la conversione che non conseguono il suddetto traguardo 
  • Consiglio di Stato Sentenza del 30 - 31 ottobre 2014 n. 5397: l'istanza in questione era stata presentata avvalendosi del "decreto flussi" relativo all'anno 2010 (d.P.C.M. 30 novembre 2010) ed è noto che tali atti di programmazione hanno natura periodica; sicché i requisiti per usufruirne debbono (per necessità logica) essere verificati nell'attualità e non possono essere conseguiti in annate successive, pena il sovvertimento della funzione programmatoria dei decreti stessi: per l'assunzione di uno straniero come lavoratore domestico il datore di lavoro deve dimostrare, fra l'altro, la propria capacità economica, al duplice scopo di garantire che non si tratti di assunzione fittizia mirante ad eludere le norme sull'immigrazione, e di assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore sotto il profilo retributivo e contributivo
  • TAR Lombardia Sentenza del 10 luglio - 22 agosto 2014 n. 2228: "dal provvedimento impugnato e dalla documentazione prodotta risulta che il rapporto di lavoro per il quale lo straniero ha ottenuto il nulla osta all'ingresso in Italia non si è mai concretizzato, tanto che il nulla osta stesso è stato revocato e il visto di ingresso è stato annullato dall'amministrazione"
  • TAR Liguria Sentenza del 14 maggio - 3 luglio 2014 n. 1072: la leale collaborazione tra i soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo, infatti, imponeva al datore di lavoro di produrre gli atti in suo possesso che le difficoltà telematiche lamentate dal Ministero impedivano di acquisire autonomamente. Nella specie infatti veniva semplicemente chiesta la prova della iscrizione alla camera di commercio ed il modello unico 2009 o il conto economico 2008 per verificare la capacità economica del datore di lavoro richiedente ad assumere un lavoratore subordinato
  • TAR Liguria Sentenza del 14 maggio - 3 luglio 2014 n. 1053: la Questura avrebbe dovuto accertare d'ufficio, attraverso un'agevole consultazione dei dati detenuti da un altro ufficio periferico dell'Amministrazione dell'interno, la residua disponibilità della quota necessaria per la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato
  • TAR Veneto Sentenza del 16 aprile - 1° luglio 2014 n. 950: con la presente sentenza si condivide "una certa linea giurisprudenziale (essenzialmente di primo grado) che tende a una interpretazione estensiva (o analogica) del citato art 22, comma 11, nel senso cioè che il principio "la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario" trovi applicazione anche nel caso che il lavoratore straniero non sia in realtà in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità (o quanto meno scaduto ma in fase di rinnovo), ma semplicemente abbia in itinere il procedimento per ottenere per la prima volta il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Secondo questa linea interpretativa, l'autorità procedente dovrebbe comunque definire il procedimento con il rilascio di un permesso di soggiorno, a titolo di "ricerca di occupazione""
  • TAR Lombardia Sentenza del 5 marzo - 22 maggio 2014 n. 1322: la mancata formalizzazione del contratto di soggiorno a seguito dell'ingresso del lavoratore straniero autorizzato con il relativo nullaosta al lavoro rende inapplicabili alla fattispecie le previsioni di cui all'art.22, comma 11, del T.U., a tenore del quale "La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi..."
  • TAR Lombardia Sentenza del 20 dicembre 2013 - 27 febbraio 2014 n. 547: l'amministrazione ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato alla ditta ** srl sul presupposto che il legale rappresentante della ditta medesima fosse **  e non come dichiarato nell'istanza **. Su questo presupposto l'amministrazione ha provveduto in via di urgenza alla revoca del nulla osta senza inviare la comunicazione di avvio del procedimento
  • TAR Lombardia Sentenza del 12 - 26 febbraio 2014 n. 219: il motivo del diniego ai nullaosta stagionali è rappresentato dal richiamo ad una nota della DPL di Mantova del 12 febbraio 2013, nella quale si evidenzia che nessuno dei tre lavoratori extracomunitari destinatari dei precedenti nullaosta chiesti dall'odierno ricorrente è stato realmente impiegato nell'azienda agricola dello stesso. Sarebbe, quindi, dubbia la necessità per il medesimo di utilizzare lo strumento del nullaosta e ne risulterebbe avvallata l'ipotesi di un utilizzo strumentale dell'istituto per favorire l'ingresso in Italia di stranieri al di fuori dei limiti previsti dalla legge
  • TAR Lazio Sentenza del 28 maggio - 19 novembre 2013 - 26 febbraio 2014 n. 2261: una volta espulso nel 2003 si ha certezza che l'odierno ricorrente sia rientrato in Italia solo all'esito del rilascio del nulla osta dell'ambasciata italiana in Albania del 9 maggio 2009, nell'ambito del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto dal datore di lavoro dello straniero
  • TAR Lazio Sentenza del 9 gennaio - 4 febbraio 2014 n. 87: "è corretto affermare che l'amministrazione, essendo obbligata a comparare l'interesse pubblico al ritiro del titolo di soggiorno con quello del ricorrente, avrebbe dovuto svolgere - dandone conto nel provvedimento - accertamenti al fine di verificare se egli fosse o meno consapevole dei falsi presupposti sulla cui base era stato emanato il suo permesso di soggiorno. Non può infatti escludersi che il ricorrente fosse in buona fede e che sia stato in qualche misura anch'egli leso dalla falsificazione"