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Carta di soggiorno/permesso CE per soggiornanti di lungo periodo

accredited school Tuscan Region N FI0940, non-profit association registered at the Tuscany Region n° 2435

Carta di soggiorno/permesso CE per soggiornanti di lungo periodo

 
 
 
  • TAR Veneto Sentenza del 14 dicembre 2016 pubblicata il 20 dicembre 2016 n. 1414: la revoca della carta di soggiorno risulta motivata dalla sussistenza di una condanna per il reato di violenza che rientra tra le fattispecie di cui all'art. 380 c.p.p.. L'ipotesi criminosa suddetta è stata quindi individuata dal legislatore come ostativa al soggiorno in Italia, con la conseguenza che la sua significatività, ai fini della formulazione di un giudizio di pericolosità sociale, è stata espressamente indicata dal legislatore. Peraltro, nel provvedimento impugnato, l'episodio di reato contestato, ancorché risalente al 2006, risulta valutato per le concrete circostanze di fatto che lo caratterizzano, le quali, oltre a rivelare una particolare propensione alla violenza dell'autore del fatto, dimostrano oggettivamente che il cittadino straniero non ha condiviso il "sistema giuridico-sociale su cui si fonda il nostro Stato"
  • TAR Emilia Romagna Sentenza del 23 novembre 2016 pubblicata il 5 dicembre 2016 n. 984: l'art. 9, comma 7, D.lgs. 286/1998 nel determinare i presupposti per la revoca del permesso per soggiornanti di lungo periodo fa riferimento al comma 4 che esclude di poter concedere tale status alle persone pericolose socialmente. Il giudizio di pericolosità sociale formulato dalla Questura è fondato sull'esistenza di precedenti penali e sull'attuale stato di detenzione per il grave reato di tentato omicidio e come tale non appare irragionevole o frutto di valutazioni aprioristiche. Il rigetto del ricorso gerarchico è conseguenza del fatto che il Prefetto ha condiviso le valutazioni del Questore circa la pericolosità
  • TAR Emilia Romagna Sentenza del 19 ottobre 2016 pubblicata il 22 novembre 2016 n. 949:la ricorrente ha visto respingere la propria istanza di permesso di soggiorno U.E. perché la Questura ne ha accertato l'assenza dall'Italia per un periodo complessivo di circa 40 mesi, nonché per un periodo di più di 30 mesi nell'ultimo quinquennio
  • TAR Lombardia Sentenza del 5 ottobre 2016 pubblicata il 14 novembre 2016 n. 1485: il provvedimento di revoca della carta di soggiorno n. ** - con contestuale rigetto dell'istanza di aggiornamento della medesima - è fondato sulla circostanza che in base ad un controllo sul passaporto della ricorrente è risultato che la stessa, negli ultimi tre anni, ha soggiornato sul territorio nazionale solo per brevi periodi e che, in particolare, è uscita dal territorio nazionale in data 21.1.2014 per farvi ritorno solo in data 15.8.2015; dal provvedimento impugnato emerge, altresì, che a seguito di comunicazione ex artt. 7, 8 e 10 bis della legge n. 241/1990, con la quale era chiesto all'interessata di motivare la prolungata assenza dal territorio nazionale, la stessa aveva depositato dichiarazione con cui affermava di essersi trattenuta fuori dall'Italia per seguire il marito disoccupato
  • TAR Toscana Sentenza del 5 ottobre 2016 pubblicata l'8 novembre 2016 n. 1612: non possono essere addebitati alla ricorrente i ritardi nella definizione dei ricorsi da parte del Tribunale dei minorenni, poiché diversamente opinando il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo verrebbe a dipendere da circostanze casuali come la celerità dell'una o dell'altra Amministrazione nel definire le pratiche, con violazione del principio di non discriminazione espresso al Considerando numero 5) della direttiva 2003/109/CE della quale l'articolo 9 del d.lgs. 286/1998 costituisce attuazione e, più in generale, sarebbero menomati i principi di imparzialità e ragionevolezza dell'azione amministrativa
  • TAR Veneto Sentenza del 20 ottobre 2016 pubblicata il 28 ottobre 2016 n. 1218: pur essendovi il provvrdimento del Tribunale di Sorveglianza, che ha disposto l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale della condanna, la revoca della carta di soggiorno non costituisce sanzione penale o effetto penale della condanna, ma rimane un provvedimento amministrativo del tutto autonomo dalla commissione di un reato o dalle vicende penali scaturenti dalla commissione di un fatto penalmente rilevante, essendo adottato a tutela dei primari valori dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato a seguito di una valutazione ampiamente discrezionale demandata all'Autorità di Pubblica Sicurezza, purché fondata su elementi fattuali (come appunto avvenuto nel caso di specie)
  • Consiglio di Stato Sentenza del 30 agosto 2016 pubblicata il 26 ottobre 2016 n. 4492: in materia di rilascio di rilascio di titoli di soggiorno, si rivela fondamentale che l'Amministrazione ricerchi i parametri del giudizio di pericolosità sociale di un soggetto condannato per un reato ostativo, non tanto nelle caratteristiche del reato medesimo (già valutate dal legislatore penale, tra l'altro, con la fissazione della pena edittale), quanto nel giudizio prognostico ex ante circa la verosimile probabilità che la condotta illecita sia reiterata dallo stesso trasgressore con la conseguente diffusione di un ulteriore allarme sociale 
  • TAR Sicilia Sentenza del 6 ottobre 2016 pubblicata il 13 ottobre 2016 n. 2349: contrariamente a quanto prospettato in ricorso, il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, può essere revocato ogni qual volta non sussistono le condizioni per il rilascio (v. art. 9, c. 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998). Ai sensi del c. 1 del citato art. 9, detto permesso di soggiorno può essere rilasciato allo straniero che abbia la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e quindi sia in grado dimostrare la possibilità di soggiornare regolarmente in Italia, restando inserito nel tessuto sociale
  • TAR Emilia Romagna Sentenza del 5 ottobre 2016 pubblicata il 13 ottobre 2016 n. 863: è ben vero che la Questura non deve compiere particolari accertamenti volti al rintraccio dello straniero che richiede un un duplicato del del permesso di soggiorno UE avendolo smarrito., essendo suo onere comunicare l'indirizzo ove possa essere reperito, ma nel momento in cui si presenta in Questura si può sanare l'omissione ed era ben possibile revocare il rifiuto in autotutela e rilasciare la copia del titolo regolarmente rilasciato
  • Consiglio di Stato Sentenza del 6 ottobre 2016 pubblicata l'11 ottobre 2016 n. 4192: la giurisprudenza del Consiglio di Stato è ormai consolidata nell'affermare che l'odierna previsione dell' art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall' art. 1 del D.Lgs. n. 5 del 2007, in attuazione della normativa dell'Unione Europea, richiede che l'eventuale diniego di rilascio del "permesso per lungo soggiornanti (c.d. carta di soggiorno) sia sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate
  • TAR Toscana Sentenza del 22 settembre 2016 pubblicata il 4 ottobre 2016 n 1436: anche se il permesso di soggiorno per assistenza minore ha carattere necessariamente temporaneo e non è convertibile in un titolo più stabile, il soggiorno a tale titolo per un periodo di tempo sufficientemente lungo (almeno cinque anni) è comunque idoneo a costituire presupposto per richiedere un permesso per soggiornanti di lungo periodo (salva la verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti e dell'assenza di elementi ostativi). Una diversa lettura delle norme risulterebbe irragionevole perché finirebbe con il negare ogni possibilità di stabilizzazione a soggetti regolarmente soggiornanti in Italia anche da dieci e più anni, che ben possono avere instaurato solidi legami negli ambienti lavorativo, sociale e familiare 
  • Consiglio di Stato Sentenza del 30 agosto 2016 pubblicata il 4 ottobre 2016 n. 4084: l'assenza di un idoneo, stabile ed effettivo alloggio, di cui l'appellante non ha offerto sufficiente e convincente prova, è un elemento che ben può e deve l'Amministrazione porre a fondamento della sua valutazione in ordine all'effettivo inserimento sociale del richiedente il permesso di soggiorno nel territorio nazionale, a maggior ragione laddove si tratti, come nel caso di specie, di quello per lungosoggiornanti
  • TAR Veneto Sentenza del 22 settembre 2016 pubblicata il 3 ottobre 2016 n. 1108: ai sensi dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. 286 del 1998, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna (cd. automatismi ostativi o espulsivi), ma richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escluso ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo)
  • TAR Marche Sentenza del 22 luglio pubblicata il 22 agosto 2016 n. 493: il Collegio osserva che un'applicazione strettamente letterale dell'art. 9 comma 7 lett. d) del D.Lgs. n. 286/2012 escluderebbe, effettivamente, qualsiasi margine di apprezzamento discrezionale delle eventuali ragioni che possano giustificare l'assenza dal territorio nazionale per un periodo superiore a 12 mesi
  • TAR Emilia Romagna Sentenza del 27 luglio pubblicata il 17 agosto 2016 n. 781: "tre dei reati indicati nel provvedimento impugnato riguardano applicazioni di pena su richiesta relative ad episodi di liti di vicinato avvenuti tra il 2008 ed il 2009, mentre l'omicidio colposo avvenne nel 2003 ed è stato punito con la pena minima sia per il fatto che il ricorrente aveva chiamato i soccorsi ed aveva fornito una ricostruzione del fatto che era stata confermata dai rilievi tecnici, sia per il concorso di colpa del danneggiato. In conclusione nessuno dei reati posti a fondamento della revoca del permesso di lungosoggiornante è indice di una pericolosità sociale che giustifichi un provvedimento siffatto nei confronti di una persona di 57 anni che ha trascorso quasi metà della sua vita in Italia, lavorando costantemente e formandosi una famiglia al cui mantenimento provvede"
  • TAR Emilia Romagna Sentenza del 13 luglio pubblicata il 25 luglio 2016 n. 739: il ricorrente non ha subito alcuna condanna ma è stato denunciato dalla moglie per reati maturati in un momento difficile della convivenza familiare peraltro caratterizzato anche dall'insorgere di gravi patologie nel **; successivamente la moglie, cittadina italiana, ha rimesso la querela presentata due anni prima a carico del marito. Tale situazione di fatto non consente di ritenere integrati i presupposti per la revoca della carta di soggiorno, tenuto conto oltretutto che si tratta di cittadino incensurato e quindi non rientrante in alcun modo tra le categorie indicate dalle norme in materia di misure di prevenzione
  • TAR Emilia Romagna Sentenza del 15 - 27 giugno 2016 n. 625: l'odierno ricorrente ha commesso un reato (delitto) specifico previsto espressamente dal D. Lgs. n. 286 del 1998 e s.m. e i. (c.d. T.U. sull'immigrazione) con comminatoria della pena della reclusione da uno a sei anni, avendo il medesimo "...inoltrato un'istanza corredata da documentazione falsa (certificato di conoscenza della lingua italiana e dichiarazione di idoneità alloggiativa)..." al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Ai sensi di quanto rispettivamente dispongono l'art. 9, comma 4 e l'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 286 del 1998, la condanna subita dal cittadino straniero in quanto riconosciuto responsabile di tali specifici reati in materia di immigrazione clandestina ed in quanto condannato per uno dei gravi reati di cui all'art. 380 c.p.p., che per essi prevede la misura dell'arresto obbligatorio in caso di flagranza, costituisce elemento assolutamente ostativo al rilascio sia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia del rinnovo dell'ordinario titolo di soggiorno
  • TAR Emilia Romagna Sentenza del 10 maggio - 1° giugno 2016 n. 559: "devono ritenersi sufficientemente motivati entrambi i provvedimenti con la mera constatazione dell'assenza stabile dei ricorrenti dall'Italia per un periodo (due anni e mezzo) molto più lungo di quello previsto dalla norma applicata per la revoca della carta di soggiorno, assenza dovuta non ad un fatto imprevisto ma alla volontà di emigrare in Marocco; né può imputarsi all'amministrazione alcun difetto di istruttoria in ordine ai suddetti motivi di salute i quali, anzi, in quanto espressione della legittima preferenza dei ricorrenti ad avvalersi delle cure mediche fornite in Marocco per una patologia psichica che non limita le capacità fisiche di movimento e, dunque, di fare rientro in Italia, dimostrano il venir meno dell'interesse degli stessi a risiedere in Italia"
  • TAR Piemonte Sentenza del 27 aprile - 26 maggio 2016 n. 733: lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, pur se rilasciato per motivi di assistenza minore, ben può ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, beninteso se in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dall'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998
  • TAR Emilia Romagna Sentenza del 4 - 17 maggio 2016 n. 527: la condizione di lungo soggiornante non deriva automaticamente dalla permanenza in Italia da più di cinque anni, ma da una serie di altri requisiti che devono essere valutati. La concessione di tale status, quindi, non è meramente dichiarativa di una condizione personale già sussistente, ma ha natura costituiva
  • TAR Liguria Sentenza del 12 - 13 maggio 2016 n. 450: il ricorrente è sessantaseienne e risulta affetto da ipoacusia sinistra di grado notevole, circostanze suscettibili - in astratto - di limitare gravemente la capacità di apprendimento linguistico, e l'impugnato provvedimento di rigetto dell'istanza tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a motivo del mancato superamento del test di conoscenza della lingua italiana, non contiene alcuna valutazione sul punto
  • TAR Friuli Venezia Giulia Sentenza del 12 - 13 maggio 2016 n. 162: lo straniero che è già titolare di una carta di soggiorno può comprovare la sussistenza di gravi ragioni che gli hanno impedito il rientro in Italia oltre il termine massimo di assenza consentito dalla lett. d) del comma 7 dell'art. 9, d.lg. n. 286/1998, attenuando l'automatismo previsto nel caso di superamento del periodo massimo di lontananza dall'Italia normativamente stabilito
  • TAR Toscana Sentenza del 7 - 29 aprile 2016 n. 742: l'applicazione alla fattispecie (relativa ad un permesso di soggiorno CE di lungo periodo) della previsione dell'art. 4, 2° comma d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 risulta radicata su indubbie ragioni sistematiche, trattandosi di un previsione sanzionatoria sostanzialmente applicabile a tutte le procedure di rilascio di permessi di soggiorno, non essendovi una qualche ragione che possa portare ad assicurare al rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo un trattamento più favorevole, per quello che riguarda l'uso di certificazioni false
  • TAR Emilia Romagna Sentenza del 22 ottobre 2015 - 29 aprile 2016 n. 456: l'indagine da compiersi a cura dell'autorità competente circa il possesso di leciti e sufficienti mezzi di sostentamento, richiesti dalla normativa per l'ottenimento della carta di soggiorno da parte dell'interessato, attiene all'attività lavorativa (o comunque alla situazione di fatto concretante fonte lecita di reddito) collocata nel periodo temporale successivo al rilascio dell'ultimo permesso di soggiorno ed accertabile fino al momento del rinnovo
  • TAR Friuli Venezia Giulia Sentenza del 20 - 22 aprile 2016 n. 145: é ben vero che l'amministrazione può discrezionalmente valutare la pericolosità sociale dell'interessato richiedente il permesso di soggiorno mdi lungo periodo, ma deve farlo motivatamente con riferimento a elementi precisi e tale non si può considerare una mera indagine penale, tra l'altro per tentativo di furto e in relazione alla quale risulta sia stata richiesta l'archiviazione da parte della Procura della Repubblica di Treviso
  • TAR Veneto Sentenza del 7 - 22 aprile 2016 n. 430: "sul punto è di tutta evidenza non solo il persistere dell'elemento ostativo relativo all'assenza dal territorio italiano per un periodo di oltre dodici mesi, circostanza sufficiente di per sé a determinare la revoca di un permesso di soggiorno di lungo periodo ai sensi di cui all'art. 9 comma 7 del D.Lgs. 286/98, ma come non possa considerato un "giustificato motivo" di assenza l'intervenuta condanna e prolungata detenzioone  per il possesso e lo spaccio di un considerevole quantitativo (circa 1.100 Kg) di sostanza stupefacenti, fattispecie  ostativa al rilascio del titolo di cui si tratta"
  • TAR Emilia Romagna Sentenza del 23 marzo - 5 aprile 2016 n. 384: nel caso dei soggiornanti di lungo periodo la normativa impone una specifica valutazione della pericolosità sociale del cittadino straniero, da effettuare caso per caso, tenendo conto non soltanto del titolo di reato per il quale lo straniero è stato condannato, ma anche di tutti quegli elementi fattuali (ad es., il numero delle condanne, la risalenza nel tempo del reato, la condotta tenuta dallo straniero dopo la condanna, la sua condizione familiare, l'esistenza di un'attività lavorativa in corso, l'inserimento sociale, la durata del soggiorno con conseguente radicamento nel territorio nazionale, e così via) che consentano di addivenire ad un giudizio di pericolosità sociale ponderato, dopo avere vagliato l'effettiva situazione del cittadino straniero oggetto di esame; in particolare, non si sottrae ad un simile onere motivazionale il caso in cui il precedente penale riguardi lo spaccio di stupefacenti. Nella fattispecie, al contrario, la Questura si è limitata a richiamare l'esito del processo penale e la tipologia di reato ascritta al ricorrente (asseritamente grave anche per collegarsi alla condotta illecita di altri tre connazionali e per lasciar ciò di conseguenza presupporre il coinvolgimento in una associazione per delinquere), sulla base di conclusioni che implicano un vero e proprio automatismo - dichiaratamente desunto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 oltre che dall'art. 96, par. 2, della Convenzione di Schengen -, che non può in realtà operare in tali casi, anche quando si tratti di revoca e non di rilascio del titolo 
  • TAR Lombardia Sentenza del 9 - 22 marzo 2016 n. 425: il provvedimento negativo oggetto del ricorso, sarebbe, dunque, viziato per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d. lgs. 3/2007, 4, 5 e 9 del d. lgs. 286/98 e 3 della legge 241/90. Il d. lgs. 3/2007, nel recepire la direttiva comunitaria 2003/109/CE, avrebbe escluso, secondo quanto sostenuto nel ricorso, ogni automatismo tra condanna penale e rigetto del titolo richiesto. In effetti la manifestazione di volontà dell'Amministrazione non può essere correttamente espressa mediante il semplice e generico riferimento (attraverso l'apposizione di una crocetta su di una casella) al ricorrere di una delle ragioni che possono precludere il rilascio del titolo di soggiorno. Ciò, in particolare, laddove, come nel caso di specie, il rigetto dell'istanza presupponga, così come richiesto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, e prima ancora della CEDU, nonché, da ultimo, anche di questo Tribunale, una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero
  • TAR Toscana Sentenza del 2 - 15 marzo 2016 n. 447: la particolare gravità dei fatti compiuti, il cui accadimento non è negato, e gli elementi deducibili dalla denuncia sporta a suo carico dalla moglie, anch'essi non oggetto di contestazione, appaiono di per sé sintomo di pericolosità sociale; l'art. 9, comma 4, del TUI, non subordina detta valutazione all'esistenza di una pregressa condanna penale la quale può costituire uno degli elementi della stessa, ben potendo la pericolosità sociale del cittadino extracomunitario soggiornante di lungo periodo essere desunta anche da altri elementi oggettivi, come effettuato non irragionevolmente nel caso di specie dall'Amministrazione intimata
  • TAR Trentino Alto Adige Sentenza del 25 febbraio - 15 marzo 2016 n. 150: la considerazione dei legami familiari dello straniero sia sempre doverosa in caso di revoca della c.d. carta di soggiorno, ma che ciò non esclude che la ponderazione comparativa debba necessariamente risolversi nel senso della prevalenza dei legami familiari. Difatti, le esigenze di convivenza familiare non possono tradursi in circostanze che giustificano la permanenza nel territorio nazionale del cittadino straniero socialmente pericoloso, poiché l'interesse comune al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici è necessariamente, e ovviamente, preordinato. Il permesso di soggiorno UE costituisce, in tal senso, "una sorta di ‘premio' per i cittadini extracomunitari", i quali sono così esentati dall'onere di rinnovare periodicamente il titolo di soggiorno e acquistano uno status più stabile, che spesso sfocia nell'ottenimento della cittadinanza, per cui può mantenere tale titolo solo colui che, risiedente da anni, ha "tenuto un comportamento irreprensibile sia dal punto di vista dell'inserimento sociale e lavorativo, sia con riguardo all'osservanza delle leggi"
  • TAR Sicilia Sentenza del 26 febbraio - 10 marzo 2016 n. 669: il provvedimento di revoca del permesso di lungosoggiornante qui impugnato risulta motivato solo in ragione dell'adozione di una misura cautelare i cui effetti sono completamente venuti meno a seguito della revoca da parte del Tribunale del riesame (revoca in gran parte avvenuta prima dell'adozione del provvedimento di diniego); né il provvedimento reca alcuna motivazione in ordine al mancato inserimento sociale e lavorativo dello straniero
  • TAR Lombardia Sentenza del 24 febbraio - 8 marzo 2016 n. 327: nonostante la formula generica utilizzata, relativa all'asserito bilanciamento della situazione familiare, la Questura nel revocare il permesso di lungosoggiornante a causa della condanna riportata dallo straniero il 31 ottobre 2014 (due anni e due mesi di reclusione) per reati ex art. 73, comma 1, del DPR 309/90 non avrebbe considerato che il ricorrente è in Italia da molti anni, con tutta la sua famiglia di origine (padre, fratello, e zio, tutti e tre occupati, madre, cognata, nipote, tutti regolari sul territorio), ha conseguito il diploma di scuola media inferiore e, prima della notifica del decreto impugnato, è stato assunto come collaboratore familiare dal sig. **
  • TAR Emilia Romagna Sentenza del 10 - 24 febbraio 2016 n. 244: il ricorrente denuncia il fatto che per un soggiornante di lungo periodo la revoca non è conseguenza automatica della condanna per alcuni reati tra i quali anche quello da lui commesso ( art. 572 c.p. ) e nel merito non si è valutato il fatto che vi è stata una riconciliazione con il nucleo familiare che è stato vicino al ricorrente anche nei periodi trascorsi in carcere. Inoltre non si è tenuto conto dell'esigenza dell'unità familiare di un folto nucleo che può contare solo sulle risorse garantite dal ricorrente e che, in caso di espulsione, sarebbe costretto a far ritorno in Pakistan con ovvio sradicamento dei figli che ormai si erano inseriti nel contesto sociale di residenza
  • TAR Emilia Romagna Sentenza del 20 - 28 gennaio 2016 n. 31: seppure è indubbio che l'art. 9 del T.U. n. 286/1998 impone alle Questure di procedere a valutazioni caso per caso ai fini dell'adozione di provvedimenti di diniego/revoca del permesso di soggiorno CE (vietando quindi ogni automatismo rispetto ad intervenute condanne penali), è altrettanto vero che non si può pretendere che ogni procedimento si concluda sempre e comunque in senso favorevole al cittadino extracomunitario interessato, e questo nemmeno quando sono presenti uno o più elementi indicati nello stesso art. 9, comma 4, T.U. A voler diversamente opinare si avrebbe un automatismo al contrario, ossia sempre a sfavore dell'amministrazione, il che va contro ogni razionalità giuridica
  • TAR Calabria Sentenza del 18 novembre 2015 - 26 gennaio 2016 n. 79: il mero presupposto del rinvio a giudizio, ai fini dell'esercizio del potere di diniego o di revoca del permesso CE di soggiorno di lungo periodo nei confronti dello straniero, non può, tuttavia, reputarsi legittimo, alla luce del costante ed omogeneo orientamento del giudice amministrativo formatosi in materia
  • TAR Campania Sentenza del 18 novembre 2015 - 14 gennaio 2016 n. 174: Il ricorso proposto avverso il silenzio mantenuto dall'amministrazione va accolto sussistendo l'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di rilascio del titolo di soggiorno CE slp formulata dal ricorrente e il conseguente obbligo dell'amministrazione di definire il relativo procedimento a mezzo di un provvedimento espresso. L'articolo 9, comma 2 del T.U sull'immigrazione, di cui al d. l.vo n. 286 del 1998, recita: " Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta". Ancora l'articolo 2 della legge 241/1990 impone alle amministrazioni di concludere il procedimento avviato a seguito di istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso
  • TAR Abruzzo Sentenza del 17 dicembre 2015 - 13 gennaio 2016 n. 6: il giudizio di pericolosità che ha fondato la revoca del permesso di lungosoggiornante è stato essenzialmente determinato dal fatto per il quale è intervenuta l'assoluzione con formula piena, dalla quale deriva invece l'inesistenza originaria del presupposto da cui è scaturita l'intera valutazione effettuata dall'Amministrazione. Gli altri episodi che l'atto evidenzia non sono autonomamente in grado di giustificare il provvedimento in quanto quest'ultimo, una volta espunto ogni riferimento alla vicenda per cui vi è stata assoluzione, viene a risultare carente di una valutazione limitata ad essi soltanto. D'altra parte, poiché si tratta di fatti risalenti ad un periodo non recente (2003-2006, oltre ad una segnalazione all'A.G. del 2010), risulterebbe parimenti evidente la carenza di una specifica motivazione in ordine all'attualità della pericolosità desunta esclusivamente dai medesimi
  • TAR Lombardia Sentenza del 12 - 16 gennaio 2016 n. 70: il reato di illecito commercio di stupefacenti, ai sensi dell'art. 4 l. stran., non è di per sé sempre ostativo alla permanenza in Italia dello straniero il quale, come il ricorrente, sia in formale possesso dello stato di lungosoggiornante, come risulta per tutte da C. cost. 16 maggio 2008 n°148. In tali casi, infatti, deve essere concretamente valutata la pericolosità sociale della persona, il che nel caso di specie non è stato fatto, pur in presenza di numerosi elementi rilevanti e pertinenti. Il ricorrente infatti risulta (vedi doc. ti da 5 a 10 ricorrente) essersi attivamente impegnato per emendarsi: ha ottenuto la semilibertà, allo scopo di dedicarsi ad una lecita e proficua attività di lavoro, che dura a tutt'oggi, e nella quale ha anche ricevuto l'elogio del proprio titolare
  • TAR Emilia Romagna Sentenza del 17 dicembre 2015 - 12 gennaio 2016 n. 25: "si è giunti alla situazione paradossale e sintomatica di una contraddittorietà come denunciato con il secondo motivo, di negare il permesso per soggiornanti di lungo periodo per mancata prova del requisito reddituale e poco dopo concedere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato sulla base dei medesimi requisiti reddituali ritenuti sussistenti"
  • TAR Lombardia Sentenza del 16 dicembre 2015 - 5 gennaio 2016 n. 1: va dato atto della particolare condizione in cui versa la ricorrente: in primo luogo l'età, attestata al momento della proposizione della domanda a 68 anni; in secondo luogo, lo stato di salute, che come comprovato in atti dalla difesa istante, rivela la presenza di due patologie: acufene bilaterale e diabete mellito di II livello. Dette condizioni possono effettivamente costituire, per più aspetti, una delle ipotesi contemplate nel decreto ministeriale, più specificatamente quella di cui al punto 3, lettera b, dell'art.1, per esonerare lo straniero dal necessario superamento dell'esame di lingua onde conseguire la carta di soggiorno CE per lungo soggiornanti
  • TAR Veneto Sentenza del 16 novembre - 9 dicembre 2015 n. 1314: "va ricordato che la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 58 del 17.3.2014, ha confermato quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998 esige che "l'eventuale diniego di rilascio del "permesso per soggiornanti di lungo periodo" sia sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate""
  • TAR Toscana Sentenza del 19 novembre - 2 dicembre 2015 n. 1659: nell'elenco delle tipologie di permesso di soggiorno di cui all'art. 9 comma 3 D.Lgs. 286/98, qualificati come casi di limitazione dell'applicabilità del beneficio di cui al comma 1, non è previsto il permesso di soggiorno per lavoro - casi particolari ex art. 27 T.U.I. Ciò sembra conforme alla stessa ratio del citato art. 27 che è quella di escludere dalle quote flussi determinate categorie di lavoro in modo da agevolare determinati settori lavorativi ed industriali, come si evince anche dall'art. 40 del D.P.R. n. 394/1999 che non contempla alcuna esclusione per i lavoratori di cui all'art. 27 T.U.I. dall'accesso al beneficio di cui all'art. 9 comma 1, limitandosi ad esonerarli dai flussi di ingresso.
  • TAR Piemonte Sentenza del 15 ottobre - 20 novembre 2015 n. 1621: il requisito reddituale prescritto dalla legge per il rilascio del permesso CE non deve necessariamente derivare da una sola attività, ma può scaturire in parte da lavoro subordinato, in parte da lavoro autonomo, soprattutto in caso di avvio da parte del lavoratore, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, di un'impresa autonoma
  • TAR Liguria Sentenza del 15 ottobre - 19 novembre 2015 n. 922: la Questura di Savona nel disporre la revoca del titolo di lungosoggiornante non ha dato adeguatamente conto della gravità del reato commesso dal ricorrente e della conseguente pericolosità sociale dello stesso, pericolosità sociale che non può, nel caso di specie, desumersi né dalla natura del reato (rissa semplice, art. 588 c.p.), né dalla entità della pena in concreto irrogata. Il provvedimento impugnato, peraltro, appare carente anche con riferimento alla valutazione dell'inserimento familiare, sociale e lavorativo del ricorrente, che risulta presente da quasi dieci anni sul territorio nazionale e con il coniuge che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare
  • TAR Lazio Sentenza del 21 luglio - 20 ottobre 2015 n. 12009: il procedimento per cui è causa riguarda un rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e non il differente procedimento, che può essere avviato su istanza di parte, relativo alla richiesta di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. La richiesta di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo comporta, infatti, la valutazione di ulteriori specifici requisiti, che denotano un particolare livello di integrazione nella comunità, quali il reddito, la conoscenza della lingua italiana.Inoltre, la valutazione di pericolosità di cui all'art 9 comma 4 del d.lgs. n. 286 del 1998 può comprendere anche la valutazione di ulteriori elementi e circostanze anche meno gravi delle condanne per reati considerati ostativi in base alla previsione dell'art. 4 comma 3. Ai sensi dell'articolo 9 comma 4, infatti, nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice
  • TAR Veneto Sentenza del 5 - 16 settembre 2015 n. 987: costituisce orientamento consolidato (Cons. Stato Sez. III, 22-04-2015, n. 2032) quello in base al quale "in materia di immigrazione per i soggiornanti di lungo periodo l'aver riportato una condanna penale, in carenza di puntuale accertamento sulla pericolosità del richiedente, non può costituire ex se, titolo preclusivo automatico, dovendosi al contrario effettuare una concreta valutazione della pericolosità sociale dello straniero", e nel provvedimento ora impugnato non è presente alcuna valutazione della pericolosità che esuli dal reato citato, così come è assente un bilanciamento degli interessi coinvolti e un riferimento alla durata del soggiorno e all'inserimento del ricorrente nella società
  • TAR Lombardia Sentenza del 30 luglio - 9 settembre 2015 n. 1175: il Collegio ritiene che - dato quanto rappresentato nel ricorso in ordine al possesso dei requisiti per il rilascio del diverso titolo di soggiorno rappresentato dalla carta di soggiorno - sussistano i presupposti per disporre la caducazione del provvedimento impugnato e il rinnovo dell'istruttoria al fine della verifica della sussistenza delle condizioni di legge necessarie per accogliere l'istanza del ricorrente, compiendo, in particolare, una valutazione in concreto della pericolosità sociale del medesimo. L'effetto automatico, preclusivo del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo a favore di soggetti che, come il ricorrente, siano stati condannati per reati connessi al commercio di merce contraffatta e ricettazione, può, infatti, ritenersi superato in ragione del preteso possesso dei requisiti di soggiornante di lungo periodo che, ragionevolmente, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, impone una valutazione della pericolosità in concreto, in ossequio anche ai principi comunitari vigenti in materia
  • Consiglio di Stato Sentenza del 7 maggio - 8 settembre 2015 n. 4196: il Collegio rileva che lo straniero, per poter invocare l'applicazione della disciplina dell'art. 9 TUI, avrebbe dovuto sottoporre all'Amministrazione la medesima questione, richiedendo la carta di soggiorno di lungo periodo e poi eventualmente impugnarne il diniego, non potendo il Giudice valutare questioni che non sono state sottoposte alla Amministrazione nell'ambito del procedimento che ha condotto alla adozione del provvedimento impugnato, pena l'indebita invasione dello spazio proprio dell'Amministrazione stessa, con conseguente impropria sostituzione del Giudice alle competenze dell'Amministrazione
  • Consiglio di Stato Sentenza del 27 agosto - 7 settembre 2015 n. 4137: la carta di soggiorno (o permesso di soggiorno di lungo periodo) si differenzia dal permesso di soggiorno ordinario, non solo perché conferisce al suo titolare maggiori agevolazioni, ma anche perché il relativo status è più garantito, nel senso che le condizioni per una sua eventuale revoca sono più restrittive. E' questo uno dei dettami della direttiva UE n. 109 del 2003, cui si ispira il testo attuale dell'art. 9 del t.u.; nella premessa della direttiva, il "considerato" n. 16 è del seguente tenore: «Il soggiornante di lungo periodo dovrebbe godere di una tutela rafforzata contro l'espulsione. Tale protezione è fondata sui criteri fissati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo». Fra le maggiori garanzie si segnala il comma 9 dell'articolo 9 t.u., a norma del quale «allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione, è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico». Ciò significa che se non vi sono i presupposti per l'espulsione - e in questo caso l'amministrazione non ha stimato che vi fossero - il permesso di soggiorno non può essere negato
  • TAR Lombardia Sentenza del 27 maggio - 12 giugno 2015 n. 1353: lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente e può essere revocato solo nei casi previsti dal comma 4 del cit. art. 9, ossia qualora lo straniero sia pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, e non invece, come accaduto nel caso di specie, a fronte della mera mancanza di redditi in capo al medesimo
  • TAR Lazio Sentenza del 9 - 24 aprile 2015 n. 400: "come evidenziato da una costante giurisprudenza, non è sufficiente l'esistenza di una condanna per uno dei reati di cui all'art. 380 c.p.p. per disporre senz'altro la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, occorrendo una puntuale motivazione che dia conto del bilanciamento operato con il contrapposto interesse dello straniero alla permanenza sul territorio nazionale, come rappresentato dalla durata del soggiorno nel territorio nazionale e dal suo inserimento sociale, familiare e lavorativo"
  • TAR Lombardia Sentenza del 22 - 23 aprile 2015 n. 1010: infondatezza delle censure proposte avverso la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, in quanto la ricorrente, cittadina pakistana, si è allontanata dal territorio italiano per circa tre anni e cinque mesi, con conseguente sussistenza dell'ipotesi di revoca prevista dall'art. 9 del d.l.vo 1998 n. 296 in dipendenza dell'allontanamento dall'Italia per oltre dodici mesi consecutivi, fermo restando che le giustificazioni addotte e legate alla nascita di un figlio, da un lato, sono del tutto generiche, dall'altro, non spiegano la lunga durata dell'allontanamento medesimo
  • Consiglio di Stato Sentenza del 26 marzo - 22 aprile 2015 n. 2032: "principio espresso nella oramai consolidata giurisprudenza è che per i soggiornanti di lungo periodo l'aver riportato una condanna penale, in carenza di puntuale accertamento sulla pericolosità del richiedente, condotto su tutti gli elementi di fatto sopra richiamati, non può costituire ex se, titolo preclusivo automatico, dovendosi al contrario effettuare una concreta valutazione della pericolosità sociale dello straniero"
  • Consiglio di Stato Sentenza del 26 febbraio - 14 aprile 2015 n. 1909: "quanto alla regolarità della presenza dell'interessato sul territorio nazionale, non può dubitarsi della validità a tali fini del possesso del permesso di soggiorno per assistenza minori, titolo eccezionale ma pur sempre regolare, onde neppure può dubitarsi che resti integrato il primo presupposto del permesso UE, costituito dal "possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità". In definitiva, la Sezione è dell'avviso che, ovviamente fermi tutti gli ulteriori requisiti e condizioni ed in assenza degli elementi ostativi di legge, il permesso per assistenza minori non rientra nei casi di inapplicabilità dell'art. 9, co. 1, previsti dal co. 3 dello stesso articolo, non essendo espressamente indicato nell'elenco ivi contenuto che va dalla lett. a) alla lett. e), né potendo essere sussunto sotto la lett. d), tenuto anche conto come non possa ritenersi consentito estendere ad ipotesi non testuali le specifiche cause di esclusione poste in via di eccezione al ripetuto primo comma"
  • TAR Veneto Sentenza del 9 - 14 aprile 2015 n. 401: risulta illegittima l'applicazione che nel caso di specie è stata fatta della previsione di cui all'art. 9 del D.lgs. 286/98, disciplinante il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. E', infatti, incontestato che la ricorrente ha chiesto il titolo solo per sé stessa, non avendo in Italia alcun nucleo familiare, cui rapportare un adeguato reddito ai fini del sostentamento, in quanto i due figli cui è fatto riferimento nel provvedimento impugnato, risiedono in Serbia, mentre la richiedente risulta divorziata. Tali elementi, peraltro evidenziati dall'interessata in occasione delle osservazioni formulate dopo la comunicazione dei motivi ostativi, confermano che il disposto normativo applicato nel caso di specie sia quello diverso e non ricorrente nel caso in esame, in cui la richiesta viene avanzata contestualmente dallo straniero e dai familiari, così come indicato dall'art. 29, comma 3, lettera b) del D.lgs. 286/98, onde conseguire anche per tali soggetti, facenti parte del nucleo familiare, il rilascio del titolo di soggiorno
  • TAR Umbria Sentenza del 17 dicembre 2014 - 3 aprile 2015 n. 2015: la revoca del permesso di soggiorno in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi (lett. d del comma 7 dell'art. 9) ha una natura del tutto differente dalla revoca comminata allo straniero pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (lett. c del comma 7 dell'art. 9); nel primo caso è una revoca-decadenza, nel secondo caso ha natura in qualche misura sanzionatoria, ed allora impone di tenere conto della situazione specifica e complessiva dell'istante soggiornante di lungo periodo, e perciò stesso con un'aspettativa più forte alla permanenza
  • TAR Lazio Sentenza del 5 - 30 marzo 2015 n. 292: la Questura ha tenuto conto della previgente disciplina di cui all'art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, senza considerare che l'attuale testo dell'art. 9, comma 4, cit. esclude che possa dedursi qualsiasi automatismo nel rilascio o revoca del titolo di soggiorno per i "soggiornanti di lungo periodo" dalla commissione di uno dei delitti ex artt. 380 e 381 c.p.p., imponendo, invece, una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna penale, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato: motivazione che, nella vicenda ora in esame, è del tutto mancata, a tale scopo non essendo sufficiente l'illazione circa le fonti reddituali dello straniero sopra riferita, visti gli elementi di segno contrario forniti dallo stesso straniero (v., in specie, i CUD degli anni 2007/2010 e 2012/2013: allegati al ricorso)
  • TAR Veneto Sentenza del 4 - 30 marzo 2015 n. 317: "il possesso del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti non comporta per lo straniero, neppure se ha esercitato il ricongiungimento, una assoluta prevalenza del diritto al mantenimento della unità familiare ma unicamente il diritto alla valutazione di tale situazione; pertanto appare perfettamente corretto e coerente con il sistema la circostanza che l'amministrazione valuti a sfavore dello straniero che si è reso reiteratamente colpevole di reati la circostanza che era invece in grado di trarre i mezzi di mantenimento suoi e della famiglia da una regolare attività lavorativa"
  • TAR Lazio Sentenza del 26 febbraio - 24 marzo 2015 n. 4482: l'odierna previsione dell'art. 9 del d. lgs. 286/1998, come sostituito dall'art. 1 del d. lgs. 3/2007, in attuazione della normativa comunitaria, richiede che l'eventuale diniego di rilascio del "permesso per lungo soggiornanti" (c.d. carta di soggiorno) sia sorretto da "un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni "automatismo" in conseguenza di condanne penali riportate"
  • TAR Lombardia Sentenza del 19 dicembre 2014 - 12 marzo 2015 n. 695: fra i presupposti che costituiscono legittima causa di revoca del titolo di soggiorno di lungo periodo non è previsto il venir meno delle condizioni di cui al comma 1, ossia la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
  • TAR Puglia Sentenza del 18 dicembre 2014 - 12 marzo 2015 n. 875: secondo gli insegnamenti della Corte Costituzionale l'art. 9 del d. lgs. 286/1998 non si applica solo a coloro che hanno richiesto il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, ma anche a coloro che hanno maturato la condizione per il rilascio del permesso di soggiorno a siffatto titolo, come nel caso dell'odierno appellante, che si trova in Italia da venticinque anni e vi svolge, almeno da quanto risulta agli atti, regolare attività lavorativa
  • TAR Abruzzo Sentenza dell'11 febbraio - 10 marzo 2015 n. 142: "ove si verta, come nel caso in esame, di straniera titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, l'indice presuntivo di pericolosità desunto dalla pur grave condanna riportata deve essere bilanciato con eventuali altri elementi atti a dimostrare in concreto una prognosi di affidabilità dello straniero in prospettiva della sua permanenza in Italia, sicchè l'eventuale revoca deve essere sorretta da un giudizio di pericolosità sociale mediante motivazione che dia conto non solo dell'intervenuta condanna ma anche di (eventuali) altri elementi, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, dovendosi escludere ogni automatismo in conseguenza di condanne penale riportate: nel caso di specie l'Amministrazione ha fatto buon uso di detti principi, posto che il provvedimento impugnato perviene alla valutazione di pericolosità sulla base della condanna, di cui è stata apprezzata la gravità, non elisa dalla rappresentata sussistenza di altri elementi dai quali desumere una prognosi di "affidabilità" della straniera che permanga in Italia"
  • TAR Emilia Romagna Sentenza del 26 febbraio - 9 marzo 2015 n. 227: "la recente ordinanza n. 58 del 17 marzo 2014 della  Corte Costituzionale, nel ritenere manifestamente infondata una questione di costituzionalità, ha rilevato che "assume pregnante rilievo la considerazione che un orientamento della giurisprudenza ha reputato applicabile il sistema di tutela rafforzata quando il cittadino extracomunitario, sul presupposto della permanenza effettiva nel territorio dello Stato da oltre un quinquennio, abbia avviato il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del citato art. 9 (TAR Puglia, sezione di Lecce, 14 marzo 2013, n. 582; v. anche TAR Campania, sezione VI, 11 luglio 2013, n. 3602; TAR Lazio, sezione II-quater, 20 novembre 2012, n. 9598), ritenendo che versino in detta situazione «anche coloro che hanno maturato la condizione per il rilascio del permesso di soggiorno a siffatto titolo», pur non avendolo ancora chiesto (TAR Toscana, sezione II, 7 febbraio 2013, n. 233)", con la conseguenza che l'eventuale diniego di rilascio di tale tipo di permesso è subordinato allo svolgimento di un giudizio di pericolosità sociale, nel quale non è possibile tenere conto, con mero automatismo, della sola mancanza del requisito reddituale"
  • TAR Emilia Romagna Sentenza del 12 - 24 febbraio 2015 n. 173: applicabile il sistema di tutela rafforzata quando il cittadino extracomunitario, sul presupposto della permanenza effettiva nel territorio dello Stato da oltre un quinquennio, abbia avviato il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell' art. 9 TUI (TAR Puglia, sezione di Lecce, 14 marzo 2013, n. 582; v. anche TAR Campania, sezione VI, 11 luglio 2013, n. 3602; TAR Lazio, sezione II-quater, 20 novembre 2012, n. 9598), ritenendo che versino in detta situazione «anche coloro che hanno maturato la condizione per il rilascio del permesso di soggiorno a siffatto titolo» (TAR Toscana, sezione II, 7 febbraio 2013, n. 233), con la conseguenza che l'eventuale diniego di rilascio di tale tipo di permesso è subordinato allo svolgimento di un giudizio di pericolosità sociale, nel quale non è possibile tenere conto, con mero automatismo, della sola condanna penale eventualmente irrogata al richiedente"
  • TAR Veneto Sentenza del 22 gennaio - 5 febbraio 2015 n. 122: la giurisprudenza ha da tempo affermato il principio della non automaticità ostativa di precedente condanna, in particolare in caso non di primo rilascio ma di revoca del titolo di soggiorno potiore costituito dal permesso di soggiorno ex art.9 T.U. n.286/98
  • TAR Toscana Sentenza del 15 gennaio - 3 febbraio 2015 n. 200: "nel caso dei soggiornanti di lungo periodo la normativa è chiara nell'imporre una specifica valutazione sulla pericolosità del cittadino straniero che deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto non soltanto del titolo di reato per il quale lo straniero è stato condannato, ma anche di tutti gli quegli elementi fattuali (ad esempio, il numero delle condanne, la risalenza nel tempo del reato, la condotta tenuta dallo straniero dopo la condanna, la fattispecie di reato - se aggravata, o al contrario, se attenuata -, la sua condizione familiare, l'esistenza di un'attività lavorativa in corso, la durata del soggiorno con conseguente radicamento nel territorio nazionale, e così via) al fine di addivenire ad un giudizio di pericolosità sociale ponderato dopo aver tenuto conto dell'effettiva situazione di ciascun cittadino straniero"
  • TAR Lombardia Sentenza dell'8 - 29 gennaio 2015 n. 317: se è infatti pur vero che l'Amministrazione procedente, laddove ritenga essere in presenza di fattispecie riconducibili alla "evasione fiscale", debba avviare i relativi procedimenti repressivi e sanzionatori, è altrettanto indubbio che una presunta, e non accertata, violazione degli obblighi tributari, non può legittimamente essere posta a fondamento di un provvedimento, come quello di specie, regolato da una normativa che attribuisce all'Amministrazione la disciplina della permanenza dei cittadini stranieri sul territorio nazionale, incidendo sul relativo status, senza che pertanto la finalità di perseguire eventuali illeciti fiscali, peraltro tutt'altro che appannaggio dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 286/98, possa pregiudicarne l'applicazione
  • TAR Toscana Sentenza del 15 - 27 gennaio n. 135: il ricorrente è stato condannato nel 2012 ad anni 1 di reclusione per il reato di cui all'art. 628 comma 2 c.p. e tale condanna è stata richiamata nel decreto prot. 312 del 14/10/2014 quale unico presupposto del diniego impugnato, in quanto ritenuta dalla Questura di Firenze ostativa al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Tale conclusione non è però conforme alla previsione dell'art. 9 comma 4 del T.U. n. 286/1998; come censurato nel ricorso, la Questura di Firenze, ritenendo insuperabile il precedente penale citato (oggetto, tra l'altro, di parziale riforma in sede di appello, per effetto di una sentenza della Corte di Appello di Firenze depositata il 18 agosto 2014, cioè prima dei provvedimenti impugnati) ha omesso di operare la necessaria valutazione, in concreto, della pericolosità sociale del ricorrente, tenendo conto dei molteplici profili a cui fa riferimento il citato art. 9 comma 4